L'art. 5, c. 1, D. Lgs. n. 28/2010 prevede che, per le controversie individuate, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e' già iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Leggi i primi provvedimenti sull'argomento:
Trib. Roma, sez. Ostia, 26 marzo 2012
Trib. Roma, sez. Ostia, 26 marzo 2012
Leggi il Commento di M. Zumpano, Mediazione obbligatoria e condizione di procedibilità della domanda.
Febbraio 2019
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