Il Trib. Varese, 9 aprile 2010 ha puntualizzato che, nelle controversie aventi ad oggetto le modifiche delle condizioni di separazione, ai sensi dell'art. 710 c.p.c., poiché involgenti una lite giudiziaria per la quale non è previsto accesso (anche facoltativo) al procedimento di mediazione di cui al d.lg. n. 28 del 2010, non sussiste obbligo per i difensori di rendere l'informativa di cui all'art. 4 comma 3 e, conseguentemente, non sussiste altresì alcun obbligo del giudice, in caso di omessa informativa, di provvedere in supplenza. L'obbligo informativo dell'avvocato deve infatti ritenersi sussistente solo se la lite insorta tra le parti rientri nel novero di controversie per le quali sia possibile l'attività (facoltativa, obbligatoria o su impulso giudiziale) dei mediatori.
Febbraio 2021
D | L | M | M | G | V | S |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
Vedi tutti gli eventi di formazione o didattica.