La Corte costituzionale con ordinanza n. 156 del 17 giugno 2013 ha ravvisato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1, 8, comma 5, 13 e 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), dell’art. 16 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) e dell’art. 372, commi 2 e 3, del codice di procedura civile, questioni sollevate, in riferimento agli articoli 3, 11, 24, 76, 77 e 111 della Costituzione, in riferimento agli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848), nonché in riferimento agli articoli 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, con le ordinanze indicate in epigrafe.
In particolare, per quanto concerne la prospettata questione d'illegittimità dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/2010 la Corte costituzionale la ritiene priva di oggetto stante la precedente dichiarazione d'incostuzionalità per eccesso di delega pronunciata dalla medesima Corte costituzionale con sentenza del 6 dicembre 2012, n. 272.
Leggi il testo integrale di
Corte cost., ord. 17 giugno 2013, n. 156
Corte cost., 6 dicembre 2012, n. 272
Febbraio 2021
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