Anche a davviso del Giudice di Pace di Parma, ord. 1° agosto 2011, è rilevante, e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 24 e 77 della Costituzione, la questione di costituzionalità degli articoli 5 e 16 del D. lgs. 28/2010.
L’art. 5 sarebbe illegittimo in relazione al primo periodo, in quanto introduce a carico di chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa alle controversie nelle materie espressamente elencate l’obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione; in relazione al secondo periodo, in quanto prevede che detto esperimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; in relazione al terzo periodo, in quanto è disposto che l’improcedibilità debba essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.
L’art. 16 presenterebbe profili d’incostituzionalità laddove dispone che abilitati a costituire organismi deputati su istanza di parte a gestire il procedimento di mediazione sono gli enti pubblici e privati che diano garanzie di serietà ed efficienza.
Febbraio 2021
D | L | M | M | G | V | S |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
Vedi tutti gli eventi di formazione o didattica.