Danno alla persona e profili processuali

a cura di Elena Occhipinti

Un esauriente studio della risarcibilità del danno alla persona esige un adeguato approfondimento dei correlati profili processuali che, nella pratica, ne connotano l'attuazione. In particolare, questa rubrica si pone l'obiettivo, per un verso, di affrontare gli aspetti cruciali dei m'ccanismi probatori del danno alla persona, esaminando gli istituti più significativi previsti dal codice di procedura civile e, per l'altro verso, di aggiornare gli operatori in merito alla praticabilità di strumenti alternativi di risoluzione di queste controversie, quali la conciliazione e l'arbitrato.

Il danno non patrimoniale post SS.UU./2008. Profili processuali

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Ultimo aggiornamento 23 Aprile 2010

La rinnovata qualificazione del danno non patrimoniale, così come operata da Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972-26975 ha implicato anche la rivisitazione di una serie di profili processuali, afferenti all'allegazione ed alla prova del danno non patrimoniale. La giurisprudenza di merito successiva, oggetto di più ampia indagine nella rubrica "Danno alla persona post SS.UU./2008", offre un'interessante casistica.

 

La motivazione delle sentenza delle SS.UU. hanno puntualizzato che (§ 4.10) "il danno non patrimoniale anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (... ...) che deve essere allegato e provato".

 

Per quanto attiene alla prova, e in particolare all' accertamento medico legale, pur riconoscendone la privilegiata funzione nel campo del danno biologico, le SS.UU. ne ridimensionano la portata, negandone l'esclusività, non solo per le ipotesi in cui questo tipo di indagine si riveli, in concreto, impraticabile (per decesso della vittima, o per altro motivo) ma, altresì, in tutti quesi casi in cui il giudicante dovesse ritenere superfluo ricorrervi privilegiando piuttosto altri strumenti probatori, di più sollecito impiego nella contingenza, quali i documenti, le testimonianze, le nozioni di comune esperienza e le presunzioni. La presunzione, in particolare, può giocare un ruolo di peculiare rilievo soprattutto nelle ipotesi in cui il pregiudizio interiore non degeneri in vera e propria patologia, giacché l'intangibilità che lo connota, nella pratica, ne rende immensamente difficoltosala prova diretta, che sovente si dimostra incapace di indagare le sofferenze inconsce patite dalla vittima. In questi casi, quindi, si rivelerà massimamente appropriato il meccanismo della presunzione, attuabile madiante le allegazioni pattizie di "tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentono di risalire al fatto ignoto". 

 

In conclusione, posta l'attuale configurazione del danno non patrimoniale, tanto in presenza di un'espressa previsione di legge, quanto in costanza di una lesione ("grave") di interessi fondamentali della persona, costituzionalmente tutelati, a cui segua un pregiudizio "serio", il danneggiato è sempre onerato di fornire nel processo adeguate allegazioni fattuali, supportate di un idoneo riscontro istruttorio. 

 

Di seguito, proponiamo una rassegna delle più rilevanti sentenze analizzate e archiviate nel Database dell'ODP.

 

Diffusamente, nella motivazione di Giudice di Pace di Bari, 26 giugno 2009 leggiamo che il danno morale, nella sua accezione di “danno esistenziale” può essere risarcito “ogni qual volta la lesione abbia determinato scelte di vita diverse da quelle solite, alterando l' equilibrio e le abitudini della persona. Non qualsiasi peggioramento della qualità della vita fonte di risarcimento, ma solo quello che sia conseguenza di violazione di legge costituzionale, ordinaria, comunitaria e di convenzioni internazionali (art. 2059 c.c.). Sono esclusi i disagi (come ad es. il ritardo del treno o dell' aereo, l’ errato invio della cartella esattoriale o della contravvenzione stradale, il diritto al benessere e alla felicità), che lungi dall' essere conseguenza di violazione di legge, si richiamano a diritti immaginari. Tuttavia non sono da trascurare, se oggettivamente accertate e documentate, quelle modificazioni che non integrano ma rasentano la riserva di legge indicata dall' art. 2059 c.c., perché idonee ad incidere particolarmente significativa sul modo di essere di una persona, come ad esempio la perdita di un cane o di un cavallo”. Il risarcimento di questo d. n. p. “indipendentemente dalla sua gravità”, potrà essere risarcito solo se provato.

 

Di analogo tenore è pure Giudice di Pace di Pisa, 26 marzo 2009, ove il danno non patrimonionale, nell'accezione di danno esistenziale è riconosciuto poiché  “poiché l'attore ha dimostrato per testi (testimonianza della figlia T), ma si rileva anche per fatti concludenti, che la sua attività di docenza presso l'università di … sia stata pesantemente penalizzata dalla lunga indisponibilità di uno strumento di comunicazione essenziale come è oggi il collegamento internet. Danno esteso alla famiglia, in particolare la figlia, che utilizzava il collegamento per ragioni di studio”. 

 

Nel medesimo senso v. pure

 

In adesione all'indirizzo delle SS.UU. si pone Giudice di Pace di Milano, 15 maggio 2009, ove è negata la risarcibilità del danno da vacanza rovinata in quanto, a prescindere dalla prova fornitane, manca la lesione di un interesse tutelato dalla legge, o costituzionalmente rilevante, consistente nel diritto di poter godere di una buona qualità di soggiorno turistico.

 

 
Anche i tribunali di merito propongono sul punto soluzioni discordanti.
Trib. Benevento, 9 gennaio 2009 rigetta la richiesta di danno non patrimoniale in quanto “non è provato che le lesioni di cui si è detto abbiano inciso in modo durevole in senso peggiorativo sulla qualità della vita dell'attore, comportando ad esempio la rinuncia definitiva ad attività in precedenza espletate, l'abbandono di pratiche sportive, la rottura di relazioni affettive ecc., provocando in tal modo un ulteriore danno non patrimoniale, distinto e differente dalle sofferenze psichiche in cui si sostanzia il danno morale, che si è già liquidato in misura adeguata alla fattispecie concreta”.

V. anche:

 

 

 

La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite

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Ultimo aggiornamento 16 Maggio 2012

L’esigenza di dedicare una rubrica ai profili teorici ed applicativi del nuovo procedimento introdotto all’art. 696-bis c.p.c. dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005 sorge dalla constatata rilevanza che la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite assume sia per i riflessi che essa produce sulla modalità di svolgimento delle attività peritali, sia per l’innegabile interesse che essa suscita nella prospettiva di una soluzione transattiva della lite.

Atteso il prevedibile largo impiego che questo strumento è destinato ad avere sullo scenario della risarcibilità del danno alla persona, questa sezione propone l’approfondimento delle questioni problematiche prospettabili, la rassegna della giurisprudenza reperita al riguardo, l’approntamento di spunti di riflessione giuridico-sistematici, con l'auspicata finalità di favorire una fruttuosa applicazione dell’istituto.

Documenti

  • La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite: natura e disciplina: scarica il documento
  • Confronto tra l’accertamento tecnico preventivo “tradizionale” e la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite: l'oggetto e la modalità dell'accertamento: scarica il documento
  • Elenco bibliografico: i contributi della Dottrina

 Giurisprudenza

Profili sostanziali:

  • Ambito di applicazione

- Trib. La Spezia, 31 marzo 2008

- Trib. Milano, 17 aprile 2007

 

Profili procedurali:

  • Contenuto del ricorso:

                                                 - Per quanto l'onere di allegazione del paziente non debba spingersi fino ad individuare in modo analitico le condotte colpose addebitate al sanitario, la domanda deve comunque essere corredata da una chiara indicazione dei fatti (azioni od omissioni ed asserite conseguenze pregiudizievoli) posti a fondamento della pretesa, onde consentire alla controparte di individuare gli addebiti e di articolare compiutamente le proprie difese (Trib. Arezzo, 27 settembre 2011);

  • Natura e finalità dell'istituto:

- L'art. 696-bis c.p.c., avente ad oggetto la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, aggiunto dalla L. n. 80/2005 tra i procedimenti di istruzione preventiva ne condivide la natura (Cass., ss. uu., 20 giugno 2007, n. 14301, in Giur. it., 2007, 2525).

 - Il nuovo art. 696-bis c.p.c. è, nella sostanza, uno strumento alternativo di risoluzione della controversia a scopo deflattivo del contenzioso civile e con fini, dunque, espressamente e primariamente conciliativi più che di cautela. L'espletamento di tale consulenza tecnica, in via preventiva, pertanto, può essere richiesto, anche al di fuori delle condizioni di cui all'art 696, comma 1, c.p.c., ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito (Trib. Busto Arsizio, 25 maggio 2010).

 - L'istituto ex art. 696-bis c.p.c. persegue evidenti finalità deflattive, da un lato, e conciliative dall'altro: il giudice, infatti, è chiamato a verificare se, mediante mero ricorso ad una CTU, è possibile ritenere, con giudizio prognostico, che le parti potrebbero pervenire alla composizione della lite mediante un accordo bonario. Altrimenti detto: la vitalità della lite deve avere natura tale da potere essere sopita dall'accertamento peritale (Trib. Varese, 14 maggio 2010).

- Il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. non è attivabile in presenza di contestazione della responsabilità, avendo esso finalità essenzialmente dirette ad accertare in via preventiva il quantum debeatur (Giudice di Pace di Bari, 5 aprile 2011, n. 2263).

- La finalità del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (quale si desume dalla complessiva disciplina dell'istituto e dalla stessa rubrica "consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite") impone alle parti uno speciale impegno nell'individuazione di una soluzione transattiva e, pertanto, il rifiuto di valutare la possibilità di una definizione bonaria della controversia deve essere considerato ai fini della disciplina delle spese di lite (ai sensi del novellato art. 91 c.p.c.) all'esito dell'eventuale giudizio di merito (Trib. Arezzo, 9 marzo 2010). 

 

  • Mezzi d’impugnazione
  • Consulenza ex art. 696-bis e giudizio di merito: è utilizzabile la consulenza tecnica espletata nell'accertamento tecnico preventivo nel successivo giudizio di merito nei confronti della parte che sia rimasta volontariamente estranea al procedimento preventivo, senza necessità di rinnovare l'accertamento tecnico medesimo (Trib. Arezzo, 13 febbraio 2011). 
  • Rapporto tra art. 696-bis e 696 c.p.c.: Trib. Pisa, 7 ottobre 2008
  • Ampiezza dei poteri valutativi del C.T.U. ai fini della composizione della lite: Trib. Pavia, 14 luglio 2008
  • Inammissibilità del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. relativa ad un'azione di ripetizione dell'indebito: Trib. Trani, sez. Adria, 12 febbraio 2009
  • Arbitrato e istruzione tecnica preventiva: é costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - l'art. 669-quaterdecies nella parte in cui, escludendo l'applicazione dell'art. 669-quinquies c.p.c. ai provvedimenti di cui all'art. 696 c.p.c., impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere il merito: Corte cost., 2 gennaio 2010, n. 26