Danni intrafamiliari
Ultimo aggiornamento 7 Luglio 2012 A cura di Denise Amram e Angela d'Angelo
L'affermazione della responsabilità civile nella famiglia ha attraversato un lungo cammino giurisprudenziale prima di essere consacrata dal Supremo Collegio quale strumento rimediale idoneo (accanto a quelli propri del diritto della famiglia) a reagire a condotte lesive perpetrate tra membri di una stessa famiglia.
Il crescente interesse verso queste nuove epifanie di danno non patrimoniale si è rinvigorito di recente.
Da un lato, l'orientamento segnato dalle pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni Unite nn. 26972-26975 del 2008 ha trovato conferma in ambito familiare nelle recentissime decisioni Cass. n. 18853/2011, Cass. n. 610/2012, Cass. n. 5652/2012 e Cass. n. 8862/2012, con le quali il Supremo Collegio ha ricostruito i presupposti di accesso alla tutela aquiliana in caso di violazione di doveri genitoriali o coniugali.
Dall'altro la riforma sull'affidamento condiviso (L. n. 54/2006) ha introdotto l'art. 709 ter c.p.c., che consente al giudice, in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, di disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti del figlio minore (art. 709ter, comma II, n.2, c.p.c) o nei confronti dell'altro genitore (art. 709 ter, comma II, n.3, c.p.c), consentendo il superamento della riserva di legge di cui all'art. 2059 c.c.
La presente Rubrica é dedicata all'analisi di entrambe le ipotesi risarcitorie.
Il danno da illecito intrafamiliare
- Excursus storico
- D. Amram, Il risarcimento del danno intrafamiliare a due anni dalle SS.UU./2008: le certezze acquisite e le sfide per il futuro, in Danno e resp., speciale All. n. 6, 2011, p.29 e ss.
- Violazione doveri genitoriali
Cass. 10 aprile 2012, n. 5652 Vedi testo integrale della sentenza
Tribunale di Roma, 13 settembre 2011 Vedi commento di M. Gerbi
Tribunale di Messina, 31 agosto 2009 Vedi scheda analitica e testo integrale della sentenza nel database dell'Osservatorio
Vedi il commento: D. Amram, Verso una tabella per i danni non patrimoniali da violazione dei doveri genitoriali? in Danno e Resp., 2010, 5, p. 506 e ss.
- Violazione doveri coniugali
Cass. 1 giugno 2012, n. 8862
Vedi testo integrale della sentenza
Cass. 17 gennaio 2012, n. 610
Vedi testo integrale della sentenza
Cass. 15 settembre 2011, n. 18853, Vedi testo integrale della sentenza
- Tribunale di Busto Arsizio, 5 febbraio 2010
Vedi scheda analitica e testo integrale della sentenza
- Tribunale di Venezia, 14 maggio 2009
Vedi scheda analitica e testo integrale della sentenza nel database dell'Osservatorio
I provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c.:
- L’ammonimento
Tribunale di Monza, 14 ottobre 2010 ammonisce il padre rivelatosi inadempiente rispetto all'obbligo di puntuale ed integrale corresponsione del contributo al mantenimento del figlio minore.
- La condanna al risarcimento dei danni in favore del figlio e del genitore non inadempiente
Tribunale di Bari, 22 dicembre 2008 condanna al risarcimento dei danni il genitore che, con la propria condotta, abbia compromesso il rapporto dell'altro genitore con la figlia. Si liquidano rispettivamente € 2000 in favore della figlia ed € 1000 in favore del padre per i pregiudizi sofferti.
- La condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria
Corte d’Appello di Roma, 1 ottobre 2008 condanna il genitore al pagamento di una sanzione pecuniaria pari a € 4500, per aver trasferito il figlio a Foggia, senza aver previamente informato l’altro genitore, violando così l'ordinanza con cui il g.i. aveva previsto l'inserimento scolastico del minore a Roma, collocandolo presso il padre.
- Ricorribilità in Cassazione
I provvedimenti adottati per risolvere le controversie insorte in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o alle modalità dell'affidamento non sono ricorribili per Cassazione, poiché, attenendo al controllo esterno sulla potestà, non assumono contenuto decisorio e non hanno carattere di definitività, potendo essere sempre riproposte le questioni in un successivo ricorso. I provvedimenti emessi per il caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto esercizio delle modalità di affidamento, invece, sono ricorribili per Cassazione in ragione dalla natura degli stessi. Cass. 22 ottobre 2010, n. 21718.
- Rapporti artt. 709ter c.p.c. e 614bis c.p.c.
- Analisi casistica
Materiali aggiuntivi
È possibile scaricare i materiali per il Convegno per la formazione continua "Il risarcimento del danno nel Diritto di famiglia, con particolare riferimento all'art. 709 ter c.p.c.", Livorno 18 giugno 2010. Per poter scaricare i materiali, è necessario effettuare la registrazione al sito, che è immediata e gratuita.



