Norme
Il Parlamento Europeo approva i testi definitivi della Direttiva ADR e del Regolamento ODR
E' del 12 marzo 2013 la Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) (COM(2011)0793 – C7-0454/2011– 2011/0373(COD)). La direttiva ADR (approvata con 617 sì, 51 no, 5 astenuti) prevede la piena copertura ADR a livello di UE: per tutte le controversie contrattuali sarà disponibile una procedura di ADR in ogni settore di mercato, dai viaggi ai servizi bancari, e in tutti gli Stati membri. Esclusi solo i settori della salute e dell’istruzione. Gli operatori commerciali dovranno informarne i consumatori sui propri siti web e nelle clausole relative a termini e condizioni generali di vendita. Tutti gli operatori commerciali saranno tenuti a informare i consumatori sull’ADR nel caso in cui non riescano a risolvere direttamente una controversia coi consumatori. Leggi il testo definitivo della direttiva ADR.
E' della stessa data anche la Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori) (COM(2011)0794 – C7-0453/2011 – 2011/0374(COD)). Il regolamento ODR (approvato con 622 sì, 24 no, 32 astenuti) consentirà a consumatori e operatori commerciali dell’UE di presentare le controversie derivanti da acquisti online all’ADR online grazie alla piattaforma ODR che collegherà tutti gli organismi ADR nazionali. Tale punto di accesso unico è pensato per costituire un sito web interattivo e facile da usare, gratuito e disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’UE. Gli operatori commerciali online forniranno sui propri siti web un link elettronico alla piattaforma ODR per informare i consumatori. Sul portale “Your Europe”, saranno disponibili moduli di reclamo standard e consigli per gli acquirenti per scegliere il regime di risoluzione più appropriato per la loro controversia. Leggi il testo definitivo del Regolamento ODR.
Illegittima l'obbligatorietà della mediazione: pubblicata la sentenza della Corte costituzionale
La Corte costituzionale, 6 dicembre 2012, n. 272 ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.
Il particolare, la consulta ha dichiarato:
1) l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali);
2) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale:
a) dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, limitatamente al secondo periodo («L’ avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale») e al sesto periodo, limitatamente alla frase «se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1»;
b) dell’art. 5, comma 2, primo periodo, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»,
c) dell’art. 5, comma 4, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «I commi 1 e»;
d) dell’art. 5, comma 5 del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»;
e) dell’art. 6, comma 2, del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell’articolo cinque,»;
f) dell’art. 7 del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 1»;
g) dello stesso articolo 7 nella parte in cui usa il verbo «computano» anziché «computa»;
h) dell’art. 8, comma 5, del detto decreto legislativo;
i) dell’art. 11, comma 1, del detto decreto legislativo, limitatamente al periodo «Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’art. 13»;
l) dell’intero art. 13 del detto decreto legislativo, escluso il periodo «resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile»;
m) dell’art. 17, comma 4, lettera d), del detto decreto legislativo;
n) dell’art. 17, comma 5, del detto decreto legislativo;
o) dell’art. 24 del detto decreto legislativo.
Leggi il testo integrale di
Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte degli Organismi di mediazione pubblici
Poiché il procedimento di mediazione comporta il trattamento di dati personali riferiti alle parti della mediazione e ad altri soggetti eventualmente coinvolti nel procedimento medesimo, in conformità alla legge e poiché in tale attività possono essere anche trattati tutti i tipi di dati sensibili (si pensi, ad esempio, ai procedimenti inerenti il risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione) e giudiziari (ad esempio, i dati relativi a sentenze di condanna in base alle quali si può richiedere il risarcimento del danno), ai sensi del Codice sulla privacy, i soggetti pubblici possono trattare dati sensibili e giudiziari in base a un'espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare - in un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante - e rendere pubblici i tipi di dati, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi. In armonia con il principio di semplificazione, nel quadro di un elevato livello di tutela dei diritti, il predetto parere può essere espresso anche su uno schema-tipo (artt. 20 e 21 del Codice). Nel caso in esame, la finalità di rilevante interesse pubblico perseguita dai predetti organismi tramite la mediazione è individuata dall'art. 71, comma 1, lett. b) del Codice, in base al quale "si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità (…) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo". Sul punto, inoltre, il medesimo art. 71, comma 2, prevede che "quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile."
Ad oggi non è pervenuto nessuno schema di regolamento da parte degli enti pubblici che intendono trattare dati sensibili e giudiziari per la finalità di mediazione né gli organismi rappresentativi dei medesimi enti hanno sottoposto a questa Autorità lo schema tipo di regolamento. Il Garante ha pertanto sviluppato con il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - un'attività di collaborazione istituzionale nell'ambito della quale è stato predisposto un documento, condiviso dal predetto Ministero da ultimo con comunicazione del 13 aprile 2011, con il quale sono stati identificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili, per il perseguimento della rilevante finalità di cui al citato art. 71, comma 1, lett. b) del Codice.
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- Garante per la protezione dei dati personali, prov. n. 160 del 21 aprile 2011, in relazione ai dati e alle operazioni eseguibili
- Garante per la protezione dei dati personali, prov. n. 161 del 21 aprile 2011, autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nell’attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
- Garante per la protezione dei dati personali, prov. n. 162 del 21 aprile 2011, sul trattamento dei dati giudiziari
- Garante per la protezione dei dati personali, prov. n. 182 del 28 giugno 2012, sul differimento dell’autorizzazione.
European Parliament: IMCO consideration and adoption of ADR and ODR reports
July 9th and 10th 2012- This document of European Parliament provides an overview of the European Parliament’s Committee on the Internal Market and Consumer Protection (IMCO) meetings held on July 9th and 10th 2012.
During this first session the Committee held a consideration of the compromise amendments submitted to the draft reports by MEP Louis Grech (S&D, Malta) and MEP Róża Gräfin von Thun and Hohenstein (EPP, Poland), respectively the Rapporteurs for the Committee’s reports on the European Commission’s proposals for a Directive on Alternative Dispute Resolution (ADR), and a Regulation on Online Dispute Resolution (ODR). This first session on July 9th was followed by a second meeting on July 10th, during which the IMCO Committee members voted on and adopted both reports by an overwhelming majority.
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Quantifying the cost of not using mediation: a data analysis
Mediation is a cost-effective tool that provides increased access to justice and alleviates the burdens on over-crowded court systems. However, the benefits derived from mediation use are not well known. ADR is far from being solidly established in Europe and, despite the increasingly well-documented economic and social value of using mediation, the demand for ADR services and mediation in Europe currently only represents a small niche. Accordingly, because mediation is not inherent in traditional dispute resolution, it needs to be incentivized and it is important to demonstrate the advantages of using mediation and implementing the 2008 Mediation Directive.
The study released by the Directorate General for Internal Policies - Policy Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs - Legal Affairs compares the results of statistical costs of non using mediation in Italy and Belgium.
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Quantifying the cost of not using mediation: a data analysis
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