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In evidenza

  • 26.03.13 Osservatorio sul Danno alla Persona >> In evidenza

    Corte D’Appello di Firenze, Sez. Lavoro, 12.2.2013.

    La Corte D’Appello di Firenze, Sezione lavoro, in un caso di demansionamento perpetrato a danno di un dirigente, ha accolto l’appello incidentale promosso dal lavoratore e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che non aveva personalizzato la somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale, ha liquidato al lavoratore quale integrazione risarcitoria la somma ulteriore di € 60.000,00 rispetto a quella già riconosciutagli.

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  • 06.03.13 Osservatorio sul Danno alla Persona >> In evidenza

    Cass. Civ. Sez. III 1025/2013

    Con la lunga pronuncia in esame, la Corte di Cassazione torna sul tema del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del congiunto, fornendo un importante chiarimento in ordine all'estensione della platea dei soggetti legittimati a formulare domanda per il risarcimento di tale pregiudizio e riconoscendo tale diritto, a determinate condizioni, anche al coniuge separato.

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  • 27.02.13 Osservatorio sul Danno alla Persona >> In evidenza

    Cassazione Civile, sez. III, sentenza 8 gennaio 2013 n.194.

    Con una breve ma interessante sentenza la Suprema Corte viene nuovamente chiamata ad esercitare la sua funzione di organo nomofilattico sul tema del risarcimento del danno non patrimoniale (conseguente in questo caso ad una sentenza penale di condanna), confermando che il danno esistenziale non costituisce una voce autonoma del danno non patrimoniale, sebbene gli aspetti "relazionali" della sofferenza debbano essere presi in considerazione ai fini della quantificazione del danno ex art. 2059 c.c.

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  • 18.02.13 Osservatorio sul Danno alla Persona >> In evidenza

    La Sezione VI della Corte di Cassazione, con ordinanza 4 Gennaio 2013 n. 134, si esprime come segue in ordine alla liquidazione del danno biologico: in assenza di criteri legali occorre fare riferimento alle Tabelle di Milano a meno che circostanze specifiche non giustifichino l’abbandono di tale criterio. Per le sentenze di merito nelle quali il giudice abbia liquidato il danno biologico adottando criteri diversi, “ tale difformità può essere fatta valere in sede di legittimità solo a condizione che la questione sia stata posta nel giudizio di merito”.

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  • 15.02.13 Osservatorio sul Danno alla Persona >> In evidenza

    Quale peso hanno i social network nelle relazioni sociali? Quanta importanza assume la reputazione di un individuo, o di una impresa, su internet?

    Domande che fino a qualche tempo fa parevano appannaggio esclusivo di qualche sociologo avanguardista, oggi assumono una rilevanza preminente, soprattutto nell’ottica del risarcimento del danno (morale) conseguente alla diffamazione.

    Il Tribunale di Livorno, con la sentenza n. 38912 del 31 dicembre 2012, una volta accertato il reato di diffamazione consumatosi attraverso l’uso del popolare social network, ha condannato la diffamatrice a «risarcire il danno sofferto dalla parte civile costituita, che [veniva liquidato] in euro 3,000,00 oltre interessi di mora al tasso legale dalla data [della sentenza]».

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Mediazione obbligatoria esclusa nel contesto del rito sommario ex art. 702-bis

25 Luglio 2012 di Elena Occhipinti in Mediazione > Giurisprudenza

Il Trib. Firenze, 22 maggio 2012, ha ritenuto che nel contesto del processo sommario di cognizione, volto ad accelerare la trattazione e la decisione della causa, debba  analogicamente applicarsi il comma 4 dell’art. 5 D. Lgs. 28/2010 e, dunque, escludersi l’applicazione della mediazione obbligatoria, salvo che, per la complessità istruttoria o contenutistica della controversia, sia necessario procedere ad un’istruzione non sommaria che imponga la conversione del processo nel rito ordinario di cognizione, nel qual caso dovrà procedersi secondo quanto previsto dal primo comma dell’art. 5 d.lgs. 28/2010.

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Trib. Firenze 22 maggio 2012

 

Commissione Europea: parere (parzialmente) negativo per le sanzioni introdotte in mediazione

25 Luglio 2012 di Elena Occhipinti in Mediazione > Giurisprudenza

Il Giudice di Pace di Mercato San Severino (Salerno), con ordinanza del 21 settembre 2011, ha rinviato alla Corte di Giustizia Europea la risoluzione di una serie di questioni di illegittimità della normativa italiana sulla mediazione, nella parte in cui introduce misure sanzionatorie discendenti dal mancato accordo delle parti.

La Commissione Europea, con parere del 2 aprile 2012, ha suggerito alla Corte di Giustizia di risolvere i quesiti posti dal Giudice di pace italiano nel senso che, pur non ostando la normativa comunitaria alle previsioni nazionali che attribuiscono al giudice il potere di desumere argomenti di prova dalla condotta della parte che non ingiustificatamente non partecipa alla mediazione e di comminare una sanzione corrispondente al contributo unificato, vi si oppongono invece nel caso in cui dette sanzioni siano tali da incidere sulla libertà delle parti di porre fine al procedimento di mediazione in qualsiasi momento, limitando così in maniera sproporzionata l’esercizio del diritto d’accesso al giudice.

Leggi il testo integrale di:

Giudice di Pace di Mercato San Severino (Salerno), ordinanza 21 settembre 2011

Commissione Europea, parere del 2 aprile 2012

 

Poiché il procedimento di mediazione comporta il trattamento di dati personali riferiti alle parti della mediazione e ad altri soggetti eventualmente coinvolti nel procedimento medesimo, in conformità alla legge e poiché in tale attività possono essere anche trattati tutti i tipi di dati sensibili (si pensi, ad esempio, ai procedimenti inerenti il risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione) e giudiziari (ad esempio, i dati relativi a sentenze di condanna in base alle quali si può richiedere il risarcimento del danno), ai sensi del Codice sulla privacy, i soggetti pubblici possono trattare dati sensibili e giudiziari in base a un'espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare - in un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante - e rendere pubblici i tipi di dati, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi. In armonia con il principio di semplificazione, nel quadro di un elevato livello di tutela dei diritti, il predetto parere può essere espresso anche su uno schema-tipo (artt. 20 e 21 del Codice). Nel caso in esame, la finalità di rilevante interesse pubblico perseguita dai predetti organismi tramite la mediazione è individuata dall'art. 71, comma 1, lett. b) del Codice, in base al quale "si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità (…) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo". Sul punto, inoltre, il medesimo art. 71, comma 2, prevede che "quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile."

Ad oggi non è pervenuto nessuno schema di regolamento da parte degli enti pubblici che intendono trattare dati sensibili e giudiziari per la finalità di mediazione né gli organismi rappresentativi dei medesimi enti hanno sottoposto a questa Autorità lo schema tipo di regolamento. Il Garante ha pertanto sviluppato con il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - un'attività di collaborazione istituzionale nell'ambito della quale è stato predisposto un documento, condiviso dal predetto Ministero da ultimo con comunicazione del 13 aprile 2011, con il quale sono stati identificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili, per il perseguimento della rilevante finalità di cui al citato art. 71, comma 1, lett. b) del Codice.

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European Parliament: IMCO consideration and adoption of ADR and ODR reports

24 Luglio 2012 di Elena Occhipinti in Mediazione > Norme

July 9th and 10th 2012- This document of European Parliament provides an overview of the European Parliament’s Committee on the Internal Market and Consumer Protection (IMCO) meetings held on July 9th and 10th 2012.
During this first session the Committee held a consideration of the compromise amendments submitted to the draft reports by MEP Louis Grech (S&D, Malta) and MEP Róża Gräfin von Thun and Hohenstein (EPP, Poland), respectively the Rapporteurs for the Committee’s reports on the European Commission’s proposals for a Directive on Alternative Dispute Resolution (ADR), and a Regulation on Online Dispute Resolution (ODR). This first session on July 9th was followed by a second meeting on July 10th, during which the IMCO Committee members voted on and adopted both reports by an overwhelming majority.

Read the paper

European Justice Forum Report, European Parliament: Internal Market and Consumer Protection Committee (IMCO) consideration and adoption of ADR and ODR reports - July 9th and 10th 2012

 

Segnaliamo il lavoro del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, relativamente all'impiego della clausola di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010 quale preliminare strumento di risoluzione alternativa delle controversie, a cui le parti demandano le controversie eventualmente sorgenti da una fattispecie contrattuale. 

Leggi il documento

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - a cura della Commissione "Arbitrato e conciliazione" - La clausola di mediazione a tutela dei commercialisti e degli organi di controllo societario

 

Accordo di conciliazione: le regole operative per il notaio autenticante

24 Luglio 2012 di Elena Occhipinti in Mediazione > Giurisprudenza

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha diffuso le "regole operative", per il notaio al quale sia richiesto di autenticare (o ricevere in forma pubblica) un accordo di conciliazione, ai sensi del D.lgs. n. 28/2010. 

Leggi il testo integrale di

Consiglio Nazionale del Notariato, Accordo di conciliazione: regole operative per il notaio autenticante

 

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