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In evidenza

  • 26.03.13 Osservatorio sul Danno alla Persona >> In evidenza

    Corte D’Appello di Firenze, Sez. Lavoro, 12.2.2013.

    La Corte D’Appello di Firenze, Sezione lavoro, in un caso di demansionamento perpetrato a danno di un dirigente, ha accolto l’appello incidentale promosso dal lavoratore e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che non aveva personalizzato la somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale, ha liquidato al lavoratore quale integrazione risarcitoria la somma ulteriore di € 60.000,00 rispetto a quella già riconosciutagli.

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  • 06.03.13 Osservatorio sul Danno alla Persona >> In evidenza

    Cass. Civ. Sez. III 1025/2013

    Con la lunga pronuncia in esame, la Corte di Cassazione torna sul tema del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del congiunto, fornendo un importante chiarimento in ordine all'estensione della platea dei soggetti legittimati a formulare domanda per il risarcimento di tale pregiudizio e riconoscendo tale diritto, a determinate condizioni, anche al coniuge separato.

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  • 27.02.13 Osservatorio sul Danno alla Persona >> In evidenza

    Cassazione Civile, sez. III, sentenza 8 gennaio 2013 n.194.

    Con una breve ma interessante sentenza la Suprema Corte viene nuovamente chiamata ad esercitare la sua funzione di organo nomofilattico sul tema del risarcimento del danno non patrimoniale (conseguente in questo caso ad una sentenza penale di condanna), confermando che il danno esistenziale non costituisce una voce autonoma del danno non patrimoniale, sebbene gli aspetti "relazionali" della sofferenza debbano essere presi in considerazione ai fini della quantificazione del danno ex art. 2059 c.c.

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  • 18.02.13 Osservatorio sul Danno alla Persona >> In evidenza

    La Sezione VI della Corte di Cassazione, con ordinanza 4 Gennaio 2013 n. 134, si esprime come segue in ordine alla liquidazione del danno biologico: in assenza di criteri legali occorre fare riferimento alle Tabelle di Milano a meno che circostanze specifiche non giustifichino l’abbandono di tale criterio. Per le sentenze di merito nelle quali il giudice abbia liquidato il danno biologico adottando criteri diversi, “ tale difformità può essere fatta valere in sede di legittimità solo a condizione che la questione sia stata posta nel giudizio di merito”.

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  • 15.02.13 Osservatorio sul Danno alla Persona >> In evidenza

    Quale peso hanno i social network nelle relazioni sociali? Quanta importanza assume la reputazione di un individuo, o di una impresa, su internet?

    Domande che fino a qualche tempo fa parevano appannaggio esclusivo di qualche sociologo avanguardista, oggi assumono una rilevanza preminente, soprattutto nell’ottica del risarcimento del danno (morale) conseguente alla diffamazione.

    Il Tribunale di Livorno, con la sentenza n. 38912 del 31 dicembre 2012, una volta accertato il reato di diffamazione consumatosi attraverso l’uso del popolare social network, ha condannato la diffamatrice a «risarcire il danno sofferto dalla parte civile costituita, che [veniva liquidato] in euro 3,000,00 oltre interessi di mora al tasso legale dalla data [della sentenza]».

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Cass. 601/2013 conferma affidamento del figlio al genitore omosessuale

11 Gennaio 2013 di Denise Amram in Ricerca > News in evidenza

Con sentenza n. 601/2013 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal genitore avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 26 luglio 2011 con cui veniva disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre, convivente con un'altra donna.

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PERDITA DEL FRUTTO DEL CONCEPIMENTO E QUANTIFICAZIONE DEL RISARCIMENTO

20 Dicembre 2012 di Tommaso Gasparro in Osservatorio sul Danno alla Persona > In evidenza

Il caso sottoposto alla Corte nell’ipotesi di specie (Trib. Varese, sez. I civ. del 14 marzo 2012 est. Dott. Buffone) è la richiesta risarcitoria avanzata da due coniugi a seguito del tragico evento della nascita di una bimba, già morta.

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La Corte costituzionale, 6 dicembre 2012, n. 272 ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.

Il particolare, la consulta ha dichiarato:

1) l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell’articolo 60 della  legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla  conciliazione delle controversie civili e commerciali);

2) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale:

a) dell’art. 4, comma 3, del  decreto legislativo n. 28 del 2010, limitatamente al secondo periodo («L’ avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale») e al sesto periodo, limitatamente alla frase «se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1»;

b) dell’art. 5, comma 2, primo periodo, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal  comma 1 e»,

c) dell’art. 5, comma 4, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «I commi 1 e»;

d) dell’art. 5, comma 5 del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»;

e) dell’art. 6, comma 2, del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa  ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell’articolo cinque,»;

f) dell’art. 7 del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 1»;

g) dello stesso articolo 7 nella parte in cui usa il verbo «computano» anziché  «computa»;

h) dell’art. 8, comma 5, del detto decreto legislativo;

i) dell’art. 11, comma 1, del detto decreto legislativo, limitatamente al periodo «Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’art. 13»;

l) dell’intero art. 13 del detto  decreto legislativo, escluso il periodo «resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile»;

m) dell’art. 17, comma 4, lettera d), del detto decreto legislativo;

n) dell’art. 17, comma 5, del detto decreto legislativo;

o) dell’art. 24 del detto decreto legislativo.

Leggi il testo integrale di

Corte cost., 6 dicembre 2012, n. 272

D. Lgs., 4 marzo 2010, n. 28 come modificato a seguito della pronuncia della Corte Cost., n. 272/2012.

 

ANCORA IN TEMA DI RIPARTIZIONE DELL’ONERE PROBATORIO NELLE AZIONI DI RESPONSABILITA’ SANITARIA

7 Dicembre 2012 di Tommaso Gasparro in Ricerca > News in evidenza

Tribunale di Rovereto 13 luglio 2012

La sentenza qui presentata ritorna sulla questione, di costante attualità, della ripartiziuone dell'onere della prova nelle controversie di responsabilità sanitaria.

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Danno non patrimoniale: personalizzazione senza duplicazioni

1 Dicembre 2012 di Corinna Daini in Osservatorio sul Danno alla Persona > In evidenza

Cassazione Civile n. 17161/2012

Con la sentenza in esame la Suprema Corte riconferma, ancora una volta, la correttezza della configurazione del danno non patrimoniale nella sua accezione più ampia ed omnicompresiva, ponendo l'accento, peraltro, sulla stringente necessità di una adeguata e concreta personalizzazione del suddetto danno in sede di liquidazione.

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Por una puesta al día del sistema de valoración del daño corporal ("baremo")

30 Novembre 2012 di Luca Nocco in Osservatorio sul Danno alla Persona > In evidenza

Si pubblica un saggio in castigliano del prof. Miquel Martìn-Casals, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Girona e Presidente della “Comisión de expertos para informar sobre la modificación del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación”, uscito sul corrente numero della rivista giuridica spagnola on line InDret (http://www.indret.com) in tema di tabelle per la quantificazione del "daño corporal".

 

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