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In evidenza

  • 26.03.13 Osservatorio sul Danno alla Persona >> In evidenza

    Corte D’Appello di Firenze, Sez. Lavoro, 12.2.2013.

    La Corte D’Appello di Firenze, Sezione lavoro, in un caso di demansionamento perpetrato a danno di un dirigente, ha accolto l’appello incidentale promosso dal lavoratore e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che non aveva personalizzato la somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale, ha liquidato al lavoratore quale integrazione risarcitoria la somma ulteriore di € 60.000,00 rispetto a quella già riconosciutagli.

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  • 06.03.13 Osservatorio sul Danno alla Persona >> In evidenza

    Cass. Civ. Sez. III 1025/2013

    Con la lunga pronuncia in esame, la Corte di Cassazione torna sul tema del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del congiunto, fornendo un importante chiarimento in ordine all'estensione della platea dei soggetti legittimati a formulare domanda per il risarcimento di tale pregiudizio e riconoscendo tale diritto, a determinate condizioni, anche al coniuge separato.

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  • 27.02.13 Osservatorio sul Danno alla Persona >> In evidenza

    Cassazione Civile, sez. III, sentenza 8 gennaio 2013 n.194.

    Con una breve ma interessante sentenza la Suprema Corte viene nuovamente chiamata ad esercitare la sua funzione di organo nomofilattico sul tema del risarcimento del danno non patrimoniale (conseguente in questo caso ad una sentenza penale di condanna), confermando che il danno esistenziale non costituisce una voce autonoma del danno non patrimoniale, sebbene gli aspetti "relazionali" della sofferenza debbano essere presi in considerazione ai fini della quantificazione del danno ex art. 2059 c.c.

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  • 18.02.13 Osservatorio sul Danno alla Persona >> In evidenza

    La Sezione VI della Corte di Cassazione, con ordinanza 4 Gennaio 2013 n. 134, si esprime come segue in ordine alla liquidazione del danno biologico: in assenza di criteri legali occorre fare riferimento alle Tabelle di Milano a meno che circostanze specifiche non giustifichino l’abbandono di tale criterio. Per le sentenze di merito nelle quali il giudice abbia liquidato il danno biologico adottando criteri diversi, “ tale difformità può essere fatta valere in sede di legittimità solo a condizione che la questione sia stata posta nel giudizio di merito”.

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  • 15.02.13 Osservatorio sul Danno alla Persona >> In evidenza

    Quale peso hanno i social network nelle relazioni sociali? Quanta importanza assume la reputazione di un individuo, o di una impresa, su internet?

    Domande che fino a qualche tempo fa parevano appannaggio esclusivo di qualche sociologo avanguardista, oggi assumono una rilevanza preminente, soprattutto nell’ottica del risarcimento del danno (morale) conseguente alla diffamazione.

    Il Tribunale di Livorno, con la sentenza n. 38912 del 31 dicembre 2012, una volta accertato il reato di diffamazione consumatosi attraverso l’uso del popolare social network, ha condannato la diffamatrice a «risarcire il danno sofferto dalla parte civile costituita, che [veniva liquidato] in euro 3,000,00 oltre interessi di mora al tasso legale dalla data [della sentenza]».

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Sollevata la prima questione di legittimità costituzionale della legge Balduzzi

9 Maggio 2013 di Rosanna Breda in Ricerca > News in evidenza

Con l’ordinanza in commento, il Tribunale di Milano solleva una questione di legittimità costituzionale della recente Lebbe Balduzzi in materia di responsabilità sanitaria

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La Legge Balduzzi non si applica ai fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore

25 Aprile 2013 di Elisa Serani in Ricerca > News in evidenza

Tribunale di Pisa 27 febbraio 2013

La sentenza in commento, una delle prime pronunce rese dal Tribunale di Pisa successivamente all’entrata in vigore del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito nella legge 189/12 (c.d. Decreto Balduzzi) contribuisce a chiarire alcuni dei (per vero molteplici) punti controversi della normativa richiamata.

Tra i vari dubbi sollevati dall’ormai noto art. 3 del Decreto Balduzzi che, tra le altre cose, determina una sensibile riduzione dei risarcimenti in caso di lesioni micro permanenti, prescrivendone la liquidazione sulla base delle tabelle previste agli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni (D.L. 209/05) anziché in forza delle Tabelle Milanesi, figurava anche quello circa la sua applicabilità agli eventi verificatisi prima della sua entrata in vigore.

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Pisa, muovendo dalla qualificazione in termini di norma sostanziale dell’articolo richiamato, chiarisce come il medesimo non possa essere applicato retroattivamente. Ne consegue che per tutti i fatti verificatisi prima dell’entrata in vigore del decreto Balduzzi (il caso in esame riguardava, ad esempio, un intervento operatorio svoltosi nell’anno 2000) potranno trovare applicazione, in sede di liquidazione del danno, le Tabelle Milanesi, la cui vocazione nazionale è stata più volte richiamata dalla Corte di Cassazione (Cass. 7 giugno 2011 n. 12480 e Cass. 30 giugno 2011 n. 14402).

Circa le altre ombre che l’art.3 del Decreto Balduzzi ha gettato sulla disciplina della responsabilità sanitaria, con particolare riferimento al sibillino richiamo all’art 2043 c.c., in un contesto che da anni si era assestato sui canoni della responsabilità contrattuale (sia per quanto concerne i rapporti medico-paziente che quelli ospedale-paziente) il Tribunale di Pisa sembrerebbe allinearsi a quell’orientamento, già espresso dal Tribunale di Arezzo con sentenza 14 febbraio 2013 che, a dispetto del nuovo dato normativo, tende comunque a ricondurre la responsabilità medico-sanitaria al paradigma dell’art. 1218 c.c. piuttosto che a quello della tutela aquiliana. Precisa infatti il Tribunale di Pisa che “in tema di responsabilità professionale del medico chirurgo e della struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata, sussistendo un rapporto contrattuale (quand’anche fondato sul solo contatto sociale), in base alla regola dell’art 1218 c.c., il paziente ha l’onere di allegare l’inesattezza dell’adempimento, non la colpa né, tantomeno la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all’art. 2236 c.c.) essere allegata e provata dal medico”.

 

Nascita indesiderata: il nesso causale e la sua prova

10 Aprile 2013 di Simona Cacace in Ricerca > News in evidenza

Corte Cass., sez. III civ., 22 marzo 2013, n. 7269. Pres. Berruti, Rel. Amendola.

Un bambino nasce affetto da spina bifida; al medico viene addebitata la mancata, tempestiva diagnosi ecografica delle malformazioni fetali, la quale avrebbe impedito alla gestante di esercitare il diritto di richiedere l’interruzione della gravidanza.

Secondo i giudici di legittimità, spetta alla donna che agisce per il risarcimento del danno la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata, ovvero che l’informazione omessa avrebbe provocato un processo patologico tale da determinare un grave pericolo per la sua salute fisica o psichica (ex art. 6, lett. b), l. 22 maggio 1978, n. 194) e che, conseguentemente, ella avrebbe effettivamente optato per l’interruzione della gravidanza.

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DOPO LA C.D. LEGGE BALDUZZI LA RESPONSABILITÀ SANITARIA HA ANCORA NATURA CONTRATTUALE

28 Marzo 2013 di Benedetta Guidi in Ricerca > News in evidenza

Cass. 12 marzo 2013 n. 6093

Cass. 19 febbraio 2013 n. 4030

Tribunale di Arezzo 14 febbraio 2013

Secondo le prime pronunce giurisprudenziali, dopo il recente intervento normativo compiuto col D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (c.d. Decreto Balduzzi) convertito nella Legge n. 189 dell’8 novembre 2012, il regime di accertamento della responsabilità civile sanitaria non ha subito mutamenti. La responsabilità della struttura sanitaria ha (ancora) natura contrattuale, ed anche l’obbligazione del medico dipendente dell’azienda sanitaria nei confronti del paziente, seppur fondata sul contatto sociale, costituisce vincolo contrattuale. Ne deriva l’applicazione del regime proprio di questo tipo di responsabilità secondo i principi delle obbligazioni da contratto in tema di riparto sia dell’onere probatorio sia dei termini di prescrizione dell’azione giudiziaria.

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Esonero della responsabilità del genitore non convivente e (ir)rilevanza delle concause naturali

28 Marzo 2013 di Valentina Ceccarelli in Ricerca > News in evidenza

Tribunale di Bologna, 19 febbraio 2013

Nella sentenza in commento il Tribunale di Bologna, dopo un’interessante analisi dei profili di responsabilità ex art. 2048 c.c. a carico del genitore non convivente, affronta la problematica relativa alla rilevanza delle concause naturali nella produzione dell’evento, aderendo all’orientamento della Suprema Corte (Cass. 15991/2011 e Cass. 9528/2012) secondo cui, anche in presenza di circostanze naturali preesistenti, l’agente deve rispondere dell’intero danno, qualora la sua condotta costituisca un antecedente causale dell’evento stesso, che quindi, senza di essa non si sarebbe verificato.

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Il danno da colpa medica dopo la Legge Balduzzi

26 Marzo 2013 di Isabella Sardella in Ricerca > News in evidenza

Tribunale di Varese, 16.11.2012, n. 1406.

La sentenza in esame rappresenta una delle prime pronunce sul tema della liquidazione del danno alla salute derivante da colpa medica post Legge 189/2012, che ha convertito, con rilevanti modifiche, il decreto 158/2012 (cd. Decreto Balduzzi).

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